Via i clandestini anche se i figli frequentano una scuola in Italia

«La Corte territoriale ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente in ragione dell’accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori, tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore, privo di permesso di soggiorno, alla permanenza in territorio italiano, che non può concretarsi nella condizione di mero disagio del minore, quale quella rappresentata come eccezionale nel ricorso, dipendente dall'incertezza relativa al completamento del ciclo scolastico, laddove il minore ha il diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.»

Ecco la sentenza n. 5856 del 10/03/2010 della Corte di Cassazione Civile, sezione prima Corte di Cassazione Civile, sezione prima:-
[Immigrazione - Permanenza di cittadino straniero sul territorio dello Stato- Motivazioni famigliari - La normale frequentazione agli studi dei figli minori del cittadino straniero non basta ad integrare il presupposto di mero disagio del minore, necessario per autorizzare il genitore privo di permesso di soggiorno alla sua permanenza sul territorio italiano.]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino albanese A. M., con ricorso 15 novembre 2007 proposto innanzi al Tribunale per i minorenni di (OMISSIS), chiese di essere autorizzato ai sensi dell'art. 31 del T.U. sull'Immigrazione alla temporanea permanenza sul territorio nazionale anche in deroga alle altre norme del d.lgs n. 286 del 1998 nell'interesse dei figli minori S. e A., nati dal matrimonio celebrato il (omissis) con A. M., titolare di permesso di soggiorno ed in attesa della cittadinanza italiana a seguito di adozione da parte del sig. G. G., pronunciata con sentenza n. 15/2005 dal Tribunale di (OMISSIS).
Il Tribunale adito respinse l’istanza con decreto 24 settembre 2008 che, impugnato dall'istante innanzi alla Corte d'appello di (OMISSIS), è stato confermato con decreto n. 1009 depositato il 5 febbraio 2009.
Avverso tale pronuncia A.M.ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente col primo motivo, articolato in duplice profilo e corredato di conclusivo e pertinente quesito di diritto, deduce:
1.-violazione dell'art. 31 del d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e dell'art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Sostiene a conforto che la circostanza che la presenza del genitore di un minore straniero è indispensabile, sia per l’attuazione di un processo positivo d’individuazione-separazione, sia per il sano sviluppo psico-fisico, concreta la condizione transeunte ed eccezionale che legittima la deroga agli ordinari principi in tema d’immigrazione;
2.- violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver la Corte territoriale preso in esame prova decisiva, rappresentata dalla relazione redatta dai servizi sociali del Comune di (OMISSIS) su incarico del Tribunale per i minori, da cui era emerso che il suo allontanamento dalla famiglia comporterebbe " non solo destabilizzarla, ma riguardo ai figli, un vero e proprio depauperamento sentimentale che andrebbe necessariamente ad incidere sul loro futuro" , e che approfondiva nel resto le condizioni di disagio quanto meno del figlio S..
Col secondo motivo il ricorrente deduce vizio d’omessa ed illogica motivazione, deducendone la non attinenza alle ragioni sottostanti la domanda, fondata sulla rappresentata necessità di completare il faticoso percorso di riavvicinamento ai propri figli, da tempo avviato.
Il primo motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente in ragione dell’accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori, tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore, privo di permesso di soggiorno, alla permanenza in territorio italiano, che non può concretarsi nella condizione di mero disagio del minore, quale quella rappresentata come eccezionale nel ricorso, dipendente dall'incertezza relativa al completamento del ciclo scolastico, laddove il minore ha il diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.
Per saperne di più,clicca Quì

Commenti

Post popolari in questo blog

###Dirigenti Scolastici al vertice delle 10.485 Istituzioni Scolastiche dal 1 settembre 2009

Il manifesto politico di Marco Pannella

IUniScuola, Moltissimi i Dirigenti Scolastici della Campania che si trovano in situazione di proroga