PRIVACY: LE REGOLE DA SEGUIRE NELLA PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE GIUDIZIARIE
Il Garante per la privacy ha emanato specifiche Linee guida sull'informazionegiuridica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011 , con l’obiettivo di fornire orientamenti utili a quanti svolgonoattività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali. Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativiad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identitàdei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimentiriprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massimao nell'ambito di un elenco. Oltre a questa forma di tutela assolu...