Via i clandestini anche se i figli frequentano una scuola in Italia
«La Corte territoriale ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente in ragione dell’accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori, tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore, privo di permesso di soggiorno, alla permanenza in territorio italiano, che non può concretarsi nella condizione di mero disagio del minore, quale quella rappresentata come eccezionale nel ricorso, dipendente dall'incertezza relativa al completamento del ciclo scolastico, laddove il minore ha il diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.» Ecco la sentenza n. 5856 del 10/03/2010 della Corte di Cassazione Civile, sezione prima Corte di Cassazione Civile, sezione prima:- [Immigrazione - Permanenza di cittadino straniero sul territorio dello Stato- Motivazioni famigliari - La normale frequentazione agli studi dei figli minori del cittadino straniero non basta ad integrare il pres...