U.S.P.Napoli: IUniScuola,Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2010


REMINDER:
«Il termine finale per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola, ad esclusione dei Dirigente Scolastici, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 è fissato per il 16 gennaio 2010 »

Ecco la nota Prot.201 del 15/01/2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Ufficio Scolastico Provinciale Napoli
Ufficio Pensioni
«AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI
DI OGNI ORDINE E GRADO NAPOLI e PROVINCIA LORO SEDI
OGGETTO: Cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo a decorrere dall’1/9/2010 – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.
Con la presente circolare si comunica che nel sito INTRANET del Ministero della Pubblica Istruzione sono riportate le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 95 del 15 dicembre 2009, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
Pertanto questo Ufficio, con la presente fornisce alcune indicazioni procedurali affinché tutte le operazioni in oggetto vengano svolte in modo uniforme da tutte le scuole al fine di evitare possibili danni all’utenza, equivoci ed omissioni, già riscontrati nel decorso anno scolastico.
1.– Indicazioni procedurali
Il termine finale per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola, ad esclusione dei Dirigente Scolastici, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 è fissato per il 16 gennaio 2010 . Il medesimo termine del 16 gennaio 2010 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio (proroga).
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2010.
Entro la medesima data del 16 gennaio 2010 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo il 16/01/2010 saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione delle domande.
Il termine del 16 gennaio 2010 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio
1987, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza.
Dopo il 16 gennaio 2010, e , non oltre il 20 gennaio 2010 le SS.LL. invieranno a questo Ufficio copie delle domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo debitamente protocollate laddove non revocate , corredate dal Mod. “S” riportante i servizi e le anzianità contributive possedute, nonché l’estratto contributivo INPS e certificato unico dei servizi per l’accertamento dei requisiti prescritti, per conseguire la pensione.
Tale istanze dovranno essere consegnate a mano in un plico chiuso all’URP di questo Ufficio, e copia delle sole domande dovranno essere inviate anche all’INPDAP.
Per i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti, questo Ufficio comunicherà alle SS.LL. il mancato conseguimento del diritto alla pensione, le SS.LL. medesime ne daranno immediata comunicazione scritta agli interessati i quali, entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, potranno ritirare l’istanza di dimissioni Volontarie e/o Quarantennio.
All’acquisizione delle cessazioni nel Sistema Informatico, o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo entro il 15 febbraio 2010 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.
2.–Trasmissione Direttiva Ministeriale n. 94 in corso di registrazione.
Con la Direttiva n. 94 del 47/12/2009, è stato rammentato che le Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2009/2011, hanno la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente
Tale facoltà ha carattere eccezionale, in quanto la legge prevede la risoluzione unilaterale limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011.
La suddetta facoltà, pertanto, potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungono l’anzianità massima contributiva entro il triennio di applicazione della norma, ed è lasciata all’Amministrazione stessa la determinazione del momento in cui far cessare il rapporto, in relazione al fabbisogno del personale.
Pertanto, con tale Direttiva, per il personale docente ed ata il MIUR ha stabilito che nei confronti del personale in possesso del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data del 31/8/2010 il Dirigente scolastico provveda alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010.
Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo, sempre che, ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge.
In relazione al comma 7 dell’art. 72 del D.L. 25/6/2008 n. 112 inoltre è stato stabilito che l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso , posti o profili in esubero»
IL DIRIGENTE
f.to Luigi de FILIPPIS
Per saperne di più « Personale Dirigente: Cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo a decorrere dall’1/9/2010 – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative-15 gennaio 2010» clicca QUi e QUi«Informativa IUniScuola martedì 15 dicembre 2009»

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