IUniScuola:Provvedimento salva precari in Gazzetta Ufficiale

Lo sciopero silenzioso non si arresta!










Precari scuola,da "dl infrazioni Ue" saltano
indennità,supplenze
L’emendamento “salva-precari”, inserito inizialmente nel decreto legge sulle infrazioni UE, è diventato un provvedimento autonomo ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre come Dpr n. 134.
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134
Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico
ed educativo per l'anno 2009-2010. (09G0148) (GU n. 223 del 25-9-2009 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di
risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al
fine di garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo
per l'anno 2009-2010;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma
14 e' aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo
determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste
dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun
caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e
consentire la maturazione di anzianita' utile ai fini retributivi
prima della immissione in ruolo.».
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di
assicurare la qualita' e la continuita' del servizio scolastico ed
educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle
disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei
regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al
personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per
assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a
prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al
personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, gia' destinatario di contratto a tempo determinato,
annuale o fino al termine delle attivita' didattiche, nell'anno
scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno
scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di
posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo
indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in collaborazione
con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione
dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi,
prorogabili a otto, che prevedano attivita' di carattere
straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo
dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo
dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori
dell'indennita' di disoccupazione, di cui puo' essere corrisposta
un'indennita' di partecipazione a carico delle risorse messe a
disposizione dalle regioni.
4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuta la
valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini
dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento
previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al
citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Testo in vigore dal: 25-9-2009

Commenti

Staff ha detto…
L’emendamento “salva-precari”, inserito inizialmente nel decreto legge sulle infrazioni UE, è diventato un provvedimento autonomo ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre come Dpr n. 134
"Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05) 1. All’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “15. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.” 2. Limitatamente all’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le Amministrazioni scolastiche assegnano le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. 3. Le Amministrazioni scolastiche possono promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 percettori dell’indennità di disoccupazione. 4. Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Staff ha detto…
"Dal decreto legge sulle infrazioni Ue è saltata la norma cosiddetta "salva precari" della scuola e che conteneva l'introduzione di una corsia preferenziale nelle supplenze per i docenti senza cattedra e una ulteriore indennità, oltre alla cassa integrazione, da calcolarsi sulla base delle supplenze effettuate.
Il decreto è stato esaminato dal consiglio dei ministri nelle sedute del 9 e del 18 settembre ed è da ieri alla firma del capo dello Stato e dovrebbe andare in Gazzetta ufficiale domani.

Il ministro della Pubblica istruzione Mariastella Gelmini aveva annunciato l'introduzione della norma nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri del 9 settembre scorso.

Da allora però il testo ha avuto numerose traversie e revisioni: è tornato al consiglio dei ministri del 18 settembre, benché il comunicato di Chigi del 9 parlasse di "esame completato", ed ha avuto in seguito ulteriori aggiustamenti fino a che le norme sulla scuola, contenute nell'articolo 17, sono state espunte prima di sottoporre il testo alla firma di Giorgio Napolitano." Fonte Reuters Italia

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