Assegnazioni contingente(n.500 posti) per l'Autonomia Scolastica
Circolare n. 24 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./508
L’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999.
Si fa presente che sulla normativa che riguarda comandi, collocamenti fuori ruolo, utilizzazioni ecc., occorrerà intervenire in un quadro organico e coordinato di azioni, alla luce delle indicazioni contenute nel piano programmatico previsto dall’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del contenimento della spesa. A tal fine, contestualmente ad un monitoraggio in via di attuazione in merito alle attività svolte e alla possibilità di un contenimento del numero dei comandi rispetto a quelli massimi indicati dalla citata legge n. 448/1998, si riduce da tre a due anni la durata massima del collocamento fuori ruolo disposto ai sensi della presente circolare, salva motivata revoca dell’incarico da parte della stessa amministrazione.
ECCO LA CIRCOLARE
L’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999.
Si fa presente che sulla normativa che riguarda comandi, collocamenti fuori ruolo, utilizzazioni ecc., occorrerà intervenire in un quadro organico e coordinato di azioni, alla luce delle indicazioni contenute nel piano programmatico previsto dall’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del contenimento della spesa. A tal fine, contestualmente ad un monitoraggio in via di attuazione in merito alle attività svolte e alla possibilità di un contenimento del numero dei comandi rispetto a quelli massimi indicati dalla citata legge n. 448/1998, si riduce da tre a due anni la durata massima del collocamento fuori ruolo disposto ai sensi della presente circolare, salva motivata revoca dell’incarico da parte della stessa amministrazione.
ECCO LA CIRCOLARE
Commenti