Riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola




L’art. 81 del CCNL scuola 29/11/2007 ha stabilito che gli incrementi stipendiali previsti hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007.
IL personale della scuola andato in pensione dal 01.09.2006 è il seguente:
384 Dirigenti scolastici
67 Educatori
7.620 ATA
28.505 docenti di cui:
2.347 Docenti di scuola d’infanzia
7.075 Docenti di scuola primaria
9.851 Docenti di scuola secondaria di I grado
9.232 Docenti di scuola secondaria di II grado
L’Inpdap, con la nota operativa n. 46 del 12/12/2008 fornisce indicazioni alle proprie sedi in merito alle procedure inerenti l’applicazione dei benefici economici del suddetto CCNL e chiarisce che dovrà essere richiesta la quota parte di interessi che l’Istituto ha corrisposto agli interessati in ragione del ritardo con il quale il MIUR ha trasmesso le informazioni necessarie alla riliquidazione delle pensioni in esame.

A tale proposito, si possono verificare le seguenti ipotesi:

1)Riliquidazione e messa in pagamento gestite interamente dalla procedura automatizzata. Le pensioni così riliquidate saranno messe in pagamento con la rata di gennaio 2009.

2)Solo riliquidazione automatizzata. La data di trasmissione del file da parte del MIUR all’INPDAP è il 29 ottobre 2008, pertanto fino a tale data le quote di interessi e/o rivalutazione monetaria sono a carico del MIUR e sono oggetto di rivalsa mentre le quote per i periodi successivi sono a carico di questo Istituto;

3)Escluse dalla procedura automatizzata. Nell’ambito della procedura di corresponsione degli oneri risarcitori, il termine iniziale dal quale calcolare gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria decorre dal 17 gennaio 2008 ad eccezione delle cessazioni per inabilità o morte intervenute successivamente alla data del 17 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2007, per le quali il dies a quo si computa dal 31° giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In ogni caso il termine finale è riferito alla data in cui viene effettuato il pagamento del capitale spettante.
Leggi tutto
>>>nota operativa n. 46

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