Lettera al Ministro Maristella Gelmini*

Osservazioni a schema di regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica
"Lo schema di regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica, varato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre scorso, dopo un'apparente apertura a favore delle classi frequentate da alunni con disabilità prevista all'articolo 7, vanifica qualunque prospettiva di qualità di integrazione scolastica con il successivo comma 3 dello stesso articolo laddove è scritto: "Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2". Ciò significa che il limite fissato a certe condizioni, può essere in ogni tempo abbattuto dall'amministrazione scolastica sulla base di valutazioni meramente discrezionali, insindacabili anche dalla magistratura.Inoltre, mentre nell'articolo 11 (comma 3) dello schema è stabilito che "eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità", analoga garanzia non viene esplicitata nei successivi articoli 12, 13 e 18. Ed ancora, mentre l'articolo 12 (comma 1) relativo alla scuola primaria esplicita la salvezza del tetto massimo di alunni di cui all'articolo 7 (commi 2 e 3), analoga garanzia non è ribadita all'articolo 13 per le scuole secondarie di primo grado e all'articolo 18 per le scuole secondarie di secondo grado. A ciò si aggiunga che l'articolo 9 non prevede alcun limite numerico per le classi dei corsi di educazione per gli adulti nelle quali agli alunni con disabilità è assicurato il diritto allo studio con tutte le garanzie dall'articolo 4 (comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 455/97), richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 226/01. Infine l'articolo 26 (comma 2, lettera f) dello stesso schema di regolamento abroga il decreto ministeriale n. 141/99 che fissava dei limiti anche al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe come chiarito dalla sentenza della terza sezione del Tar Lazio n. 9926 dell'11 aprile 2007, non appellata e quindi definitiva.
Un passo indietro
Comunque non possono ignorarsi le censure, mosse da più parti, alla possibile violazione di legge, nella specie l'articolo 64 della legge n.133/08 che non prevede deroghe, operata dalla incondizionata ed illimitata discrezionalità introdotta dal comma 3 dell'articolo 7 dello schema di regolamento, che è semplicemente una norma secondaria. Da quanto sopra esposto risulta evidente che il testo dello schema, se non emendato, costituisce un chiaro arretramento rispetto alle garanzie della normativa previgente con ricadute negative sulla qualità dell'integrazione scolastica che rischia di degradare a mero inserimento in palese violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e dell'articolo 24 della Convenzione universale dei diritti umani delle persone con disabilità, in fase di ratifica presso il parlamento. Si chiede pertanto che codesto Ministero voglia esaminare le seguenti ipotesi emendative, in mancanza delle quali si concretizza il rischio di un forte contenzioso da parte delle famiglie e delle associazioni, con conseguente aggravio per l'erario, oltre che con forti disagi per il buon andamento del sistema di istruzione.
Gli emendamenti che chiediamo
1. All'art. 7 comma 3 dello schema di regolamento dopo la frase "Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2.", sostituire il punto con una virgola ed aggiungere "alle seguenti condizioni:
a. le classi da 20 alunni possono prevedere al massimo la presenza di due alunni con disabilità di cui uno solo con certificazione di handicap in situazione di gravità; b. le classi possono raggiungere il numero massimo di 22 alunni in presenza di 2 alunni con certificazione di handicap lieve; c. le classi possono raggiungere il numero massimo di 24 alunni in presenza di un solo alunno con certificazione di handicap lieve."
2. All'inizio del primo comma degli articoli 9, 13 e 18 inserire la seguente frase: "Salvo il disposto dell'articolo 7, commi 2 e 3," .
Certamente non avremmo spedito la presente nota se vi fosse stata una riunione preventiva dell'Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica, da tempo richiesta. Comunque si confida nell'accoglimento delle richieste avanzate e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti ed auguri di buon anno, facendo presente però che in mancanza di un qualunque riscontro ci si vedrà costretti a inviare informalmente le osservazioni su esposte anche alla Conferenza Stato-Regioni ed al Consiglio di Stato in sede consultiva."
*di Salvatore Nocera, vicepresidente Fish
Fonte superabile.it

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