IUniScuola, Lettera aperta di un docente aspirante Dirigente Scolastico

Carissime/i, quei signori che vanno a trattare per la LORO categoria la devono smettere di manomettere in continuazione le regole del diritto e del buon senso. Il “mille proroghe” è sufficientemente chiaro e la Legge finanziaria per il 2007 lo è ancora di più. Prima TUTTI gli ordinaristi POI i riservisti. Il mille proroghe non è norma autonoma ma necessita della succitata Legge finanziaria 2007 alla quale si richiama tal quale, senza apportarvi modifiche sull’ordine delle nomine. Di conseguenza, i clienti dei suddetti signori devono aspettare l’anno di Grazia 2009 per poter iniziare ad “assumere regolare servizio”.
Andiamo con ordine. Legge finanziaria per il 2007. La Legge 26 dicembre 2006 n°296 (c.d. Legge finanziaria per il 2007) così DICE:
- Art 1, comma 605 lettera c). – Omissis-. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata -omissis-
Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. – omissis-
- Art 1, comma 619. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico - omossis- e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso - omissis-
Di conseguenza:
1. devono essere completate prima le nomine di cui al comma 619, cioè quelle del CONCORSO ORDINARIO.
2. NON E’ PREVISTO alcun salto tra le due categorie concorsuali (cioè i candidati inseriti nelle graduatorie del concorso ordinario non possono accodarsi a quelli inseriti nel concorso riservato e, viceversa, quelli del concorso riservato NON POSSONO ACCODARSI ALLE GRADUATORIE DEL CONCORSO ORDINARIO.
3. Per tale effetto, se il c.d. Milleproroghe non ha abrogato questi due commi o non li ha stravolti, i candidati del concorso riservato, ovunque si trovino, a Treviso piuttosto che a Canicattì, devono aspettare il completamento delle nomine dei candidati al CONCORSO ORDINARIO. Così è scritto ( comma 605 … una volta completate le nomine di cui al comma 619…).
Andiamo al Milleproroghe.
- La Legge 28 febbraio 2008 n° 31 (c.d. “mille proroghe”) così DICE
Art. 24-quinquies. Disposizioni in materia di dirigenti scolastici.
Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico - omissis- e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonche’ dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, e’ ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Che Dice? DICE CHE:
- I candidati del Concorso ordinario, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel proprio settore formativo (settore formativo NON graduatoria diversa), possono essere nominati in altro settore.
2. Che, se non vi sono posti disponibili nella propria regione possono chiedere di inserirsi nelle graduatorie (della stessa tipologia concorsuale) di altre regioni.
3. Che le graduatorie del concorso ordinario e quelle del concorso riservato sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, vale a dire, semplicemente e puramente, che, una volta seguito l’ordine di nomina tra le due tipologie concorsuali fino all’anno 2009/2010, si prosegue negli anni successivi fino a nominare l’ultimo dei candidati - cioè uno del concorso riservato-.
Cosa non dice?
NON DICE:
- Che i commi 605 lettera c e 619 dell’art 1 Legge 296/2006 sono abrogati o modificati o vi sono state cancellate parole, frasi o periodi. Pertanto resta ancora vigente la norma in forza della quale “Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali”- resta tuttora vigente.
- Che ha disposto le nomine al 50% tra le due tipologie concorsuali. Se lo avesse fatto allora sì che avrebbe cambiato le regole della Legge 269/2006. Ma non c’è scritto nella Legge milleproroghe. A voi la conclusione, la risposta e le proposte.”
scrivere a istruzione@iuniscuola

Ven, 18 Apr 2008

Commenti

Post popolari in questo blog

###Dirigenti Scolastici al vertice delle 10.485 Istituzioni Scolastiche dal 1 settembre 2009

Il manifesto politico di Marco Pannella

IUniScuola, Moltissimi i Dirigenti Scolastici della Campania che si trovano in situazione di proroga