IUniScuola, Istruzione scolastica e universitaria: quattro articoli di promesse nella Finanziaria 2008

IUniScuola :
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 66 - (Norme per il rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)
1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, gradualmente nel triennio 2008/2010, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così modificato “Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331″;
d) l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
Le economie di spesa di cui all’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’a.s. 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, procede alla ripartizione a livello territoriale dei posti di sostegno complessivamente determinati con il decreto interministeriale di cui al presente comma, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili e di specializzazione e continuità didattica dei docenti. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivatati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: “nonché la possibilità”, alle parole: “particolarmente gravi”, fermo restando il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con il presente articolo.
3. All’articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “20.000 unità” sono sostituite dalle parole “30.000 unità”.
4. Con regolamento da emanare a sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:

a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell’ambito della programmazione universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;
b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;
c) i profili della valutazione degli esiti dell’attività didattica al termine della formazione in servizio.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

Art. 67 - (Sperimentazione modello organizzativo per la qualità dell’istruzione e l’efficienza della spesa)

1. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
2. L’atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all’aumento complessivo dell’efficienza del servizio di istruzione nell’ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell’effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
3. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell’Amministrazione della pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall’atto di indirizzo di cui al comma 1, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.
Le proposte avanzate dall’organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti.
L’organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
5. L’Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 3, ne riferisce all’organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
6. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 5 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
7. Entro la fine dell’anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 4 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 2, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adotta previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all’estensione all’intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
8. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 6 può trovare applicazione l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 68 - (Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)

1. A decorrere dall’anno 2008, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: “Interventi per l’alternanza scuola-lavoro”, riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall’anno 2008, fino ad un massimo del 15 per cento dell’importo è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione; all’attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 69 - (Piano per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)

1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle Università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle Università, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca è istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l’anno 2008, di 550 milioni per l’anno 2009 e di 550 mln di euro per l’anno 2010. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli Atenei.
2. L’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui). Tale Piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli Atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) in attesa dell’operatività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e delle ricerca (Anvur) e dei criteri che essa detterà, accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei mediante la ripartizione di una quota del Ffo sulla base del modello elaborato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu), integrato con le valutazioni del Comitato nazionale per la valutazione delle ricerca (Civr), prevedendo valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della spesa di personale sul Ffo, rendendo effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell’indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da operarsi congiuntamente tra Ministero dell’Università e della ricerca, Ministero dell’Economia e delle finanze e Conferenza dei Rettori delle Università italiane e che condizioni l’effettiva erogazione delle maggiori risorse all’adesione formale da parte dei singoli Atenei agli obiettivi del piano.

Commenti

Post popolari in questo blog

###Dirigenti Scolastici al vertice delle 10.485 Istituzioni Scolastiche dal 1 settembre 2009

Il manifesto politico di Marco Pannella

IUniScuola, Moltissimi i Dirigenti Scolastici della Campania che si trovano in situazione di proroga